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LE HIT NEWS :
24-01-2012
GRAZIOSA SCHIERA DI TESTA A CAVAZZALE
Graziosa soluzione su 2 livelli composta da ampio soggiorno con angolo cucina, bagno e ripostiglio al p.t. Due camere e bagno al p.1°. Portico e giardino al p.t., , gazebo per copertura terrazza,impianto di irrigazione automatico e impianto di allarme. Travatura in legno a vista. Garage e posto auto di prorietà. ACE: N.C. (Rif. 792) tel. 0444/946207
| 24-01-2012
NUOVO RESIDENCE A BOLZANO VICENTINO
In nuova soluzione su contesto di sole 4 unità abitative; p.t. bicamere con giardino e ingr. indipendente, p.1° tricamere con scala indipendente e ampio terrazzo. Ogni abitazione è dotata di garage più posto auto scoperto di proprietà esclusiva. ACE: B. Travatura in legno a vista, ottime finiture, impianto solare. Tel. 0444/946207
| 27-05-2011
Indice ISTAT
Indice Istat relativo al mese di Aprile 2011, è il 2,60%.
| 06-05-2009
Federalismo fiscale: ecco cosa cambia
| 05-05-2009
Federalismo fiscale: ecco cosa cambia
Di Pierpaolo Molinengo
L’Aula del Senato ha approvato, in terza lettura, il disegno di legge recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 della Costituzione” (DDL 1117/B/S, Relatore Sen. Antonio Azzollini del Gruppo parlamentare PdL), nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati. Ecco alcuni punti chiave del disegno legge.
I costi standard.
Arriva il costo standard che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto a cui comparare e valutare l’azione pubblica.
Il finanziamento.
Le Regioni potranno contare su: Irap (fino alla sua sostituzione); tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione, riserva di aliquota o addizionale sull’Irpef; compartecipazione regionale all’Iva.
I Comuni potranno contare su tassazione immobiliare (esclusa l’Ici), compartecipazione all’Irpef e all’Iva mentre le Province sull’imposizione legata al trasporto su gomma e compartecipazione a un tributo erariale.
Premi e sanzioni.
Premi per le amministrazioni virtuose, anche sotto forma di quote ulteriori di tributi erariali, e, al contrario, il Governo potrà decidere di sanzionare quelle meno virtuose, prevedendo anche l’eventuale commissariamento delle Regioni e l’ineleggibilità degli Amministratori.
Funzioni di Comuni, province e nuove città metropolitane.
Il ddl inizia a definire le funzioni di Comuni, Province e città metropolitane, in attesa della Carta delle Autonomie. In particolare per le Città metropolitane ci sono norme transitorie che riguardano Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e - aggiunta alla Camera - Reggio Calabria.
| 05-05-2009
Pubblicato l’Accordo Stato Regioni sul Piano Casa 2
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del n. 98 del 29/4/2009 l’Intesa tra Stato, Regioni e gli enti locali, sull’atto concernente “misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia”. L’Ance spiega che l’Intesa, sottoscritta da Stato, Regioni ed enti locali il 31 marzo e ratificata dal Consiglio dei Ministri e dalla Conferenza Unificata il successivo 1° aprile, prevede che le Regioni debbano adottare entro 90 giorni (e cioè entro la fine del mese di giugno, in quanto la decorrenza opera dalla data di sottoscrizione e non dalla data di pubblicazione) proprie leggi regionali al fine di regolamentare nel dettaglio, sulla base degli obiettivi individuati nell’Intesa medesima, le modalità di attuazione degli interventi di ampliamento e di demolizione - ricostruzione degli edifici esistenti e la previsione di forme procedurali semplificate.
In caso di mancata approvazione delle leggi regionali nel termine stabilito il Governo e il Presidente della Giunta regionale interessata determineranno le modalità idonee per dare comunque attuazione all’accordo anche sulla base di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, della Legge 131/2003 in base al quale il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, potrà assegnare alla Regione un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri provvederà all’adozione dei provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nominerà un apposito commissario.
| 23-09-2008
Confedilizia: urgente adottare delibere
| 23-09-2008
Confedilizia: urgente adottare delibere
Il disegno di legge del Governo in materia di prostituzione è in procinto di approdare in Parlamento per l'esame da parte delle due Camere. Peraltro, i Sindaci (da ultimo quello di Roma, in precedenza quello di Milano e quelli di altri Comuni) stanno anticipando, di fatto, i contenuti del provvedimento attraverso l'emanazione di ordinanze tese ad impedire l'esercizio della prostituzione in strada attraverso la previsione di forti sanzioni sia per le prostitute sia per i clienti.
In questo quadro, è diventato estremamente urgente - al fine di tutelarsi da infiltrazioni, anche della malavita, per l'esercizio della prostituzione nei loro immobili - che i condòmini assumano, con l'intervento del notaio, le delibere di assemblea che la Confedilizia ha suggerito negli scorsi giorni attraverso una precisa Circolare trasmessa alle proprie Associazioni territoriali, alle quali tutti gli interessati sono invitati a rivolgersi per le indicazioni del caso (i recapiti sono sul sito www.confedilizia.it).
Nel frattempo, la Confedilizia proporrà comunque al Parlamento l'introduzione nel disegno di legge governativo di una norma specifica che consenta di istituire a maggioranza assembleare semplice il divieto di svolgimento dell'attività di prostituzione nei condominii, e che superi e riempia ogni vuoto di regolamenti sia contrattuali che assembleari.
| 03-07-2008
GARANZIE SUGLI IMPIANTI
È’ stato pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 con il quale è stato abrogato l’art. 13 del D.M. 37/2008, il quale disciplinava le garanzie degli impianti del venditore e gli obblighi documentali nei trasferimenti immobiliari.
È pertanto decaduto l’obbligo di allegare nei rogiti di compravendita la “dichiarazione di conformità degli impianti” o la “dichiarazione di rispondenza” resa da un tecnico professionista esperto del settore.
Il nuovo D.L. 112/2008 stabilisce il termine del 31 marzo 2009 entro il quale il Ministero dello Sviluppo Economico in accordo con il Ministero per la Semplificazione Normativa, deve emanare uno o più nuovi Decreti Normativi volti a disciplinare:
1. le disposizioni in materia di installazione degli impianti
2. la definizione del sistema di verifiche.
3. La disciplina delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi che saranno stabiliti con i provvedimenti 1) e 2).
Ufficio Studi Fiaip
| 03-06-2008
Il rischio di confisca dell'immobile locato a stranieri irregolari
Il rischio di confisca dell'immobile locato a stranieri irregolari
Dallo scorso 28 maggio è entrato in vigore il decreto legge con il quale il Governo ha introdotto pesanti sanzioni penali (dalla pena detentiva alla confisca dell'immobile) per chi cede a titolo oneroso immobili a stranieri senza il permesso di soggiorno. Confedilizia ha peraltro evidenziato alcune difficoltà interpretative della normativa in questione: non ultima quella derivante dal disallineamento tra durata del permesso (limitata e prorogabile) e durata del contratto di locazione, di fatto "a tempo indeterminato".
Assoedilizia registra purtroppo che molti proprietari, in tale situazione, per evitare ogni eventuale rischio, stanno orientandosi verso la stipula di contratti esclusivamente con cittadini italiani. Aggiunge il presidente, Achille Colombo Clerici: «Quanto sta avvenendo non è proprio ciò di cui ha bisogno il nostro Paese per sopperire al bisogno abitativo, né in particolare la nostra città per l'esigenza di mobilità abitativa; anche in vista di Expo 2015». L'ufficio studi di diritto penale di Assoedilizia,coordinato dall'avv. Niccolò Bertolini osserva: «La pena della reclusione e non dell'arresto, caratterizza il reato come fattispecie dolosa e non di natura contravvenzionale. Sicché il reato si integra solo in presenza di coscienza e volontà del fatto illecito; non bastando la semplice colpa quale ad esempio l'imperizia nell'esame dei documenti esibiti dal cessionario».
| 20-05-2008
Confedilizia: alcune precisazioni sull’Ici
Il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha spiegato che «gli immobili di lusso sono una cosa, e gli immobili in A/1 («signorili», 35mila in tutta Italia) un'altra.
Il provvedimento Prodi in materia confuse gli uni e gli altri: escluse, cioè, dallo sgravio parziale che venne allora disposto (contro il parere della Confedilizia, reiteratamente esposto) immobili che, oggigiorno, sono di fatto immobili con caratteristiche più che comuni.
Basti dire che secondo il sito Ici del Comune di Roma rientrano nella categoria A/1 anche miniappartamenti ricavati dal frazionamento di ville di pregio.
Confedilizia invita il Governo a considerare che gli immobili di lusso sono definiti nello loro precise caratteristiche dal D.M. 2.8.1969 e che il nostro impianto catastale è di tipo comparativo, per zone censuarie: immobili accatastati come «signorili» in una zona potrebbero in un'altra essere accatastati come civili, e viceversa, in relazione alla qualità media dei fabbricati della zona, con conseguenti gravi sperequazioni da Comune a Comune».
Confedilizia chiede «che il Governo si riveli innovatore anche nella riforma Ici prima casa, che abbandoni immotivate discriminazioni e le impostazioni vetero-giustizialiste del passato Governo, anche per caratterizzarsi e che, a proposito delle richieste di maggiori trasferimenti erariali, faccia ben capire ai Comuni, protetti da una trasversalità politica indiscussa, che non si può continuare a considerare le loro spese come incomprimibili, mentre è sotto gli occhi di tutti la constatazione che la spesa locale è una voragine senza fine, sottratta ad ogni controllo di merito e di legittimità».
| 19-05-2008
Migliaia di notifiche di accertamento di maggior valore catastale in arrivo
Assoedilizia riferisce che è in atto un'operazione di aggiornamento dei valori catastali, conseguente alle denunce di variazione intervenute, peraltro obbligatorie dopo gli interventi edilizi soggetti a DIA.
L'Agenzia del Territorio starebbe notificando centinaia di migliaia di accertamenti contenenti nuove rendite catastali in aggiornamento: il cui incremento di valore rispetto al precedente, è mediamente del 20-30%.
A Milano sono decine di migliaia. Basta realizzare un nuovo servizio igienico, anche minuscolo, o un piccolo ripostiglio o una minima soppalcatura, oppure una modifica di destinazione, per trovarsi a dover pagare il 30% in più di tutte le imposte collegate al sistema dei valori catastali: ICI, Irpef, Imposta di registro e ipocatastale, Imposta di successione e sulle donazioni .
Assoedilizia ha voluto portare all'attenzione un meccanismo, che da un lato sembra incentivare con le detrazioni, rispettivamente del 36 e del 55%, le opere di riqualificazione edilizia e quelle volte a realizzare il risparmio energetico (le quali ultime sono un onere sociale bell'e buono sostenuto dalla proprietà immobiliare senza un corrispondente ed equivalente beneficio individuale) e poi presenta il conto aggiuntivo del rincaro di tutte le imposte sulla casa.
| 12-05-2008
I tassi rimangono al 4%
La BCE comunica di aver lasciato invariati i tassi d'interesse al 4%. Con questa decisione, la BCE mantiene il tasso di rifinanziamento principale al 4,00%, quello marginale al 5,00% e quello sui depositi overnight al 3,00%. Il divario fra il costo del denaro in Eurolandia (misurato dal tasso principale) e quello negli USA è pari a 2 punti percentuali, dopo che il 30/04/08 la Federal Reserve ha tagliato di 25 punti base i tassi sui Fed Fund portandoli al 2%.
| 11-05-2008
Rapporti dormienti e depositi “cauzionali”: le istruzioni di Confedilizia
I titolari di libretti al portatore e di certificati di deposito esistenti prima del 17 agosto 1997 ed utilizzati per costituire depositi cauzionali relativi ai contratti di locazione, devono comunicare al più presto, e comunque entro il 17 agosto 2008, la propria intenzione di voler mantenere in essere il rapporto. Tale comunicazione, da farsi nei confronti della banca interessata o di uno degli altri intermediari (quali poste e assicurazioni), consentirà di evitare che il rapporto in questione sia definito “dormiente” e che le somme depositate siano versate nel fondo statale per il rimborso dei risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario. La procedura proposta dalla Confedilizia è stata condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze, che rispondendo ad un interpello della Confederazione, ha ritenuto che attraverso la stessa sia possibile superare il problema dato dalla peculiarità dei depositi cauzionali. La normativa considera infatti “dormienti” i rapporti non movimentati per un periodo di tempo di dieci anni, ma sui depositi cauzionali nessuna movimentazione è di fatto possibile, per la funzione stessa di tali strumenti (destinata ad operare solo al termine dei contratti, molti dei quali ultradecennali per legge o per rinnovo tacito). Di qui la soluzione prospettata dalla Confedilizia ed avallata dal Ministero. Tutti coloro che si trovino nella situazione sopra descritta sono invitati a prendere contatto con le Associazioni territoriali della Confedilizia, alle quali la Sede centrale ha fornito tutte le istruzioni di dettaglio al proposito.
| 09-04-2008
Sicurezza degli impianti all'interno dell'edificio
L\'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 37 del 2008 sulla sicurezza degli impianti domestici, avvenuta lo scorso 27 marzo, ha sollevato non poche problematiche specialmente per coloro che, in tale data o nei giorni immediatamente successivi, dovevano stipulare atti pubblici di compravendita. significativamente per quanto attiene quelli aventi per oggetto gli immobili già esistenti, ovvero non di nuova costruzione. I media, peraltro, hanno contribuito ad amplificare la vicenda finendo per creare, come sovente accade, non poco allarmismo, In modo, assolutamente, repentino, è proprio il caso di dirlo, il Ministero dello Sviluppo Economico, il 25 marzo scorso, ha fornito alcune significative indicazioni interpretative e, quindi, come tali, ufficiali del decreto.
La nota del Ministero, dunque, fa chiarezza sugli adempimenti e sulle procedure da seguire in caso di compravendita e locazione di immobili.
L\'articolo del decreto Ministeriale che ha creato maggiori dubbi interpretativi è stato l\'articolo 13 che prevede che, in caso di trasferimento dell\'immobile a qualunque titolo, debba essere consegnata all\'utilizzatore la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione degli impianti e deve essere sottoscritta la cosiddetta clausola di garanzia, quale, peraltro, già prevista dal vigente codice civile.
I chiarimenti forniti dall\' Ufficio Legislativo del Ministero sono i seguenti:
a) obblighi documentali in caso di trasferimento dell\'immobile
L\'art. 13 disciplina gli obblighi documentali in caso di “trasferimento dell\'immobile a qualsiasi titolo” e, quindi, in caso di trasferimento della proprietà dell\'immobile, sia a titolo oneroso che gratuito (compravendita, donazione). L\'ultimo capoverso dello stesso art. 13, peraltro, impone che sia consegnata all\'utilizzatore “copia della stessa documentazione” anche al soggetto che “utilizza a qualsiasi titolo l\'immobile”. Quindi, in caso di locazione o concessione in uso, anche gratuita, a qualunque altro titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con le stesse possibilità di deroga previste nella prima parte dell\'articolo) in copia fatta eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse già il precedente utilizzatore, che consegnerà al nuovo utilizzatore l\'originale, così come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo. Peraltro, in molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell\'atto, e ciò costituisce una rilevante novità rispetto alla precedente disciplina che, all\'art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 (che viene ora abrogato) imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica, senza eccezioni.
I documenti da consegnare in caso di trasferimento dell\'immobile sono solamente quelli obbligatori secondo le norme applicabili all\'epoca della costruzione o modifica dell\'impianto ovvero:
- la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla legge n. 46/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e - finora - per i soli impianti elettrici degli altri edifici, salvo che le parti si accordino ai sensi dell\'art. 13 per non allegarla;
- il progetto ed il collaudo dell\'impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all\'epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l\'entrata in vigore del decreto, in molti casi l\'art. 5, comma 1, chiede non il progetto ma il più semplice elaborato tecnico previsto dall\'art. 7, comma 2, del decreto che andrà consegnato;
- il libretto d\'uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l\'eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
- la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell\'entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità, ma solo se le parti non si accordino per escluderla. La possibilità del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce una novità e può anche riguardare l\'intero edificio.
Precisa ancora la nota che secondo l\'art. 7, comma 1, il progetto o l\'elaborato tecnico fanno “parte integrante” della dichiarazione di conformità: pertanto: a) saranno di regola consegnati in allegato alla dichiarazione di conformità; b) per gli impianti preesistenti il progetto, ove obbligatorio ma mancante, potrà essere sostituito dalla medesima dichiarazione di rispondenza sostitutiva della dichiarazione di conformità, ai sensi dell\'art. 7, comma 6.
Per quanto attiene, invece, la garanzia che il venditore deve rilascoare all\'acquirente circa la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza si legge nella nota: “L\'art. 13, contestualmente alla indicata semplificazione documentale, rafforza la tutela sostanziale della sicurezza di chi vive o lavora negli edifici, disponendo che “L\'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza”. La norma si riferisce solo al “venditore”. Tuttavia, considerata l\'affinità della fattispecie e le finalità della norma, deve ritenersi che la disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo per la compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale dell\'immobile. L\'introduzione di questa clausola nel contratto è obbligatoria, nell\'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell\'immobile, in quanto il carattere vincolante della norma per il venditore emerge sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua oggettiva finalità di interesse generale, volta a tutelare la pubblica incolumità ed il diritto alla salute delle persone.
Circa i contenuti della garanzia viene precisato che: “La norma prevista dal decreto in esame è conforme non solo al generale principio di diligenza e buona fede nei rapporti contrattuali, ma anche alle previsioni del codice civile contenute agli articoli 1497 (mancanza delle qualità promesse o essenziali all\'uso della cosa), e 1490, primo comma (garanzia del venditore che la cosa venduta è immune da vizi che la rendono inidonea all\'uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore). Ciò infatti può verificarsi, infatti, qualora non sia possibile utilizzare in tutto o in parte l\'immobile, secondo la sua destinazione d\'uso, a causa della non conformità degli impianti alle norme di sicurezza. L\'art. 1491, esclude la garanzia se i vizi erano conosciuti o facilmente conoscibili dal compratore, ma ciò non vale se il venditore ne ha dichiarato l\'assenza o si è comunque accollato il relativo rischio, così come accade con l\'apposizione della clausola in esame. In ogni caso, la non conformità di un impianto tecnico infisso in un immobile alle norme di
sicurezza costituisce di regola un vizio occulto, che difficilmente consente la prova della conoscenza o facile conoscibilità. Pertanto con la clausola in esame il venditore assume su di sè la responsabilità per ogni spesa o danno derivante dall\'eventuale non conformità degli impianti alle norme di sicurezza ad essi applicabili.
Come già abbiamo avuto modo di osservare, la legge consente alle parti la possibilità di derogare dall\'obbligo di garanzia del venditore. A tale proposito nella nota si legge: ”La clausola di garanzia del venditore è obbligatoria, ma i suoi contenuti sono disciplinati dal codice civile (norma di legge che prevale sul regolamento), che consente alle parti di pattuire espressamente la limitazione o l\'esclusione della garanzia del venditore, a condizione che il venditore non abbia in mala fede (o con colpa grave, aggiunge la giurisprudenza) taciuto al compratore i vizi della cosa (art. 1490, secondo comma).” Ne consegue che le parti possono limitare o escludere la responsabilità del venditore, ma non semplicemente omettendo la clausola in esame o utilizzando una clausola di stile. Per derogare alla prevista responsabilità di chi vende, è necessario che, nella clausola di garanzia del venditore, le parti limitino o escludano tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d\'atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili.
Solo l\'apposizione di una clausola di questo tipo potrà quindi superare la generale presunzione dell\'ordinamento circa la garanzia del venditore. La norma raggiunge così la propria finalità di interesse pubblico, volta ad evitare che vi possano essere incertezze circa le responsabilità relative alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita di immobili.
Infine, il Ministero dopo aver precisato che il decreto in esame persegue le descritte finalità di interesse pubblico anche mediante l\'introduzione di una nuova disciplina sanzionatoria rileva che: “L\'art. 13, in mancanza di una diversa previsione, è immediatamente operativo e, anche in relazione alle sue finalità di tutela della sicurezza, trova applicazione agli atti di trasferimento di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e, quindi anche agli impianti, installati o adeguati precedentemente, presenti negli edifici oggetto del trasferimento”. La sicurezza dei predetti impianti deve peraltro essere valutata, secondo i criteri che regolano la successione delle norme nel tempo, in base alla loro conformità alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica. Infatti, né l\'art. 13 né nessun altra norma del regolamento, pongono un nuovo generale obbligo di procedere all\'adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili.
Avv. Roberto Bella - Presidente IRCAT
| 25-03-2008
Nomisma, il mercato è ad una svolta
Di Pierpaolo Molinengo
Secondo l’ultimo report di Nomisma gli ultimi mesi del 2007 ed ancor più i primi del 2008 hanno accelerato la fine del più lungo ciclo immobiliare del II dopoguerra. Per la prima volta da 10 anni a questa parte le quantità scambiate in un anno stanno segnando il passo dopo avere attraversato una fase di euforia che le ha portate da meno di 500 mila transazioni ad oltre 845 mila nel corso del 2006. L’anno che si è appena concluso ha accompagnato il termine di questo ciclo virtuoso, facendo inclinare verso il basso la curva della crescita di 5 punti percentuali dopo un paio di anni in cui il motore immobiliare stava progressivamente rallentando. La flessione delle compravendite, più pronunciata nelle città metropolitane, ove assume anche connotazioni a due cifre, è il riflesso della debolezza della domanda di acquisto. Il quadro di rallentamento è in atto da alcuni anni e peggiora radicalmente nel II semestre del 2007, con l’esplodere della crisi finanziaria ed economica americana le cui conseguenze sono ancora difficili da quantificare, dato il convulso succedersi di notizie contraddittorie, che, oltre a dipingere una situazione di oggettiva difficoltà, spesso contribuiscono ad alimentarla anche sul piano psicologico. Così le indicazioni di diminuzione della domanda si fanno sempre più pesanti e non solo nelle grandi città, ma anche in corrispondenza delle città di grandezza intermedia.
| 17-03-2008
Ici, per l’edificabilità
Dopo la sentenza a Sezioni unite della Cassazione n. 25506/06, anche la Corte costituzionale decide in favore dei Comuni la tormentata questione della nozione tributaria dell’edificabilità dei suoli, ritenendo sufficiente a far perdere la qualifica agricola la semplice previsione in uno strumento urbanistico generale, anche se non definitivamente approvato e mancante dei relativi strumenti attuativi.
I contribuenti si devono quindi rassegnare a versare un tributo comunale più salato anche se le possibilità di edificare sul fondo sono meramente potenziali e comunque future.
L’oggetto del contendere è noto.
Con l’articolo 36, comma 2, del Dl 223/06, il legislatore ha fornito una nozione tributaria univoca di edificabilità di un’area, ricollegando tale status alla previsione in uno strumento urbanistico di tipo generale, indipendentemente dalla conclusione dell’iter del medesimo e dalla sussistenza dei piani attuativi.
L’agenzia delle Entrate (circolare n. 28/E/06) ha colto la palla al balzo per definire questa norma come «di natura interpretativa», intravedendo in essa la possibilità di volgere a suo favore il diffuso contenzioso presente in materia nelle diverse imposte. Ai fini Ici, questa tesi è stata sposata autorevolmente, come anticipato, dalle Sezioni unite della Cassazione, che pur “bacchettando” il legislatore per l’intempestiva discesa in campo, ha ritenuto maggiormente aderente alla ratio del tributo comunale la tassazione alla stregua di area edificabile sin dall’inserimento nel piano generale.
Da allora, la Suprema corte non ha avuto tentennamenti, come dimostrano le successive sentenze sempre emesse in tema di Ici. Alle rimostranze di legittimità di alcune Commissioni tributarie, ha risposto pochi giorni fa la Corte costituzionale (ordinanza n. 41 del 25 febbraio), che ha ritenuto manifestamente infondate le questioni sollevate.
Dopo aver affermato che l’articolo 11-quaterdecies, comma 16, del Dl 203/05 è stato implicitamente abrogato dal successivo articolo 36, comma 2, del Dl Bersani, la Consulta ha “demolito” le questioni portate alla sua attenzione.
In primo luogo, è legittimo e non lede i principi di uguaglianza e di ragionevolezza far scattare la qualificazione di «area edificabile» sin dalla prima previsione nello strumento generale, anche se l’iter per la sua approvazione non può dirsi perfezionato. In secondo luogo, questa interpretazione era già compatibile con il testo della norma di riferimento (articolo 2 del Dlgs 504/92), per cui l’applicazione retroattiva criticata dai giudici di merito non crea alcun problema.
Va comunque considerato che, sinora, le ordinanze di rinvio hanno riguardato la sola Ici e che il contenuto delle previgenti disposizioni nell’ambito dei vari tributi potrebbe condurre a soluzioni differenti, a seconda del sistema impositivo di volta in volta considerato.
Fonte: Il Sole 24 Ore
| 29-02-2008
Approvato il blocco degli sfratti
Di Pierpaolo Molinengo
Il “Milleproroghe” diventa legge. Ottiene, in questo modo, il via libera il blocco degli sfratti fino al 15 ottobre per le fasce più deboli.
Tra i punti approvati del del “Milleproroghe” ci sono la Visco-Sud, le risorse per l'emergenza rifiuti in Campania, l'allungamento a sette anni per i vertici Consob e gli ammortizzatori sociali per Alitalia e Malpensa. Novità anche per le Regioni con deficit sanitari.
C’è poi la proroga della regolarizzazione dei precari della Pa e la rottamazione di auto e motorini.
Fermiamoci, però, al punto più importante per il settore immobiliare: il blocco degli sfratti, che viene prorogato al 15 ottobre di quest'anno. Il blocco riguarda le fasce disagiate.
Una decisione che ha aperto la porta a nuove polemiche. «Il Senato ha approvato - spiega Corrado Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia - in via definitiva un nuovo blocco degli sfratti, il 22° con riguardo al solo periodo dalla legge dell'equo canone del 1978 ad oggi. E questo, la dice di per sé lunga, anche in riferimento ai reiterati moniti contrari della Corte costituzionale.
Che l'intero Parlamento (ad eccezione dell'UDC) abbia poi ufficialmente o, comunque, di fatto ceduto alla demagogia di Rifondazione comunista bloccando le esecuzioni di rilascio per categorie protette anche nei Comuni nei quali sfratti di questo tipo non ve sono, è sconcertante. Ed è altrettanto sconcertante constatare che forze politiche che si dicono liberali non esitano a compiacere chi ha il solo scopo politico di umiliare i diritti proprietari, ritenendo tali diritti comunque barattabili con qualsiasi altro concreto obiettivo raggiungibile».
| 07-02-2008
Bonus prima casa vale anche per il nuovo box
Di Pierpaolo Molinengo
Il bonus prima casa varrà anche per il garage. O meglio, chi ha acquistato un'autorimessa, dopo averne ceduta un'altra precedentemente acquistata col beneficio “prima casa”, potrà continuare a goderne.
Detto questo, è necessario sottolineare che ci sono alcune limitazioni: non si può ottenere il credito d'imposta (né è possibile pretendere che sia evitata la decadenza per rivendita) prima che siano trascorsi almeno cinque anni.
Sono queste le linee guida dell'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 30/E del 1° febbraio 2008. Ma entriamo nel dettaglio.
Nel caso in cui una persona ponga in vendita nel 2008 un garage comprato nel 2004 (si badi bene: non sono statri superati i cinque anni), e purché il garage sia legato alla casa per la quale ha usufruito delle agevolazioni “prima casa”, il venditore/compratore in questione può avvalersi delle stesse agevolazioni per l'acquisto del nuovo garage.
Secondo quanto spiega la stessa Agenzia delle Entrate, è possibile continuare ad usufruire dell'agevolazione “prima casa”, in quanto questa può essere applicata, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Non è possibile, invece, evitare la decadenza a causa di rivendita infraquinquennale a meno che «il riacquisto riguardi un altro immobile abitativo».
L’Agenzia delle Entrate spiega che la decadenza per la rivendita infraquinquennale decade «nel caso in cui il contribuente, entro un anno proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione»; mentre il credito di imposta spetta «ai contribuenti che provvedono ad acquisire entro un anno dall’alienazione dell’immobile un’altra casa di abitazione non di lusso».
| 30-01-2008
La Fiaip si oppone alla modifica dell’articolo 1755 del Codice Civile
Di Pierpaolo Molinengo
La Fiaip, la federazione Italiana Agenti Immobiliari, prende posizione sull’ipotesi della modifica dell’articolo 1755. Nei giorni scorsi la commissione Giustizia di Montecitorio ha cominciato l’esame della proposta di legge 2380 presentata da un gruppo di deputati dei Comunisti italiani, primo firmatario Severino Galante, che modifica l’articolo 1755 del codice civile sul pagamento della provvigione al mediatore.
Obiettivo del provvedimento, si legge nella premessa del testo, è di rendere inequivocabile la norma apparentemente chiara. L’articolo 1755 afferma infatti che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento, ma spesso, sostengono i deputati dei Comunisti italiani, questo dispositivo viene stravolto nella pratica da molti modelli contrattuali, in particolare nel comparto immobiliare, con clausole abusive che ribaltano questo principio e praticamente obbligano a pagare comunque al mediatore la provvigione anche in caso di rinuncia o di rifiuto alla conclusione dell'affare.
«Si vuole sferrare il colpo di grazia al mercato immobiliare ed ai suoi operatori, lasciando i consumatori senza garanzie - spiega, senza mezzi termini Franco Arosio, presidente nazionale Fiaip -. Così non si rende meno oneroso l’acquisto della casa da parte dei cittadini ma si produce un aumento artificiale del prezzo delle abitazioni, con un aggravio della tassazione, senza nessun vantaggio per gli acquirenti. E’ evidente che la questione non è stata analizzata bene prima di porla all’attenzione dei legislatori. Una proposta di questo tipo, penalizzerà una delle due parti che potrebbe così trovarsi, come accade in Francia ed in altri paesi dell’Unione Europea, a dover pagare una provvigione ben più salata di quella che si sarebbero attesi».
La contemporanea caduta del Governo Prodi, apre il problema dei tempi in cui verrà presa in esame la procedura di modifica. Ma soprattutto se questa rimarrà o meno una delle priorità in questa delicata fase politica.
| 25-01-2008
Il mercato immobiliare cresce, ma meno rispetto al passato
Di Pierpaolo Molinengo
Secondo uno studio preparato da Paolo D’Alessanris per conto di Edilbox/Cresme i più recenti andamenti del mercato immobiliare italiano sono improntati ad un evidente rallentamento complessivo dopo dieci anni di crescita delle compravendite e sette anni di incrementi dei valori immobiliari.
«Si tratta di un mercato inserito nelle dinamiche macroeconomiche - si legge nella ricerca - e con una funzione anti-ciclica al pari dei beni rifugio e la cui fase di transizione riflette il lungo periodo di incertezza con una prosecuzione storicamente anomala della fase ascendente del ciclo. I segnali di un rallentamento del mercato italiano erano presenti già a partire dal 2003 con un azzeramento della crescita delle compravendite e una riduzione nei tassi di incremento dei prezzi.
I due anni successivi hanno visto l’incremento delle compravendite (+5,7% nel 2004 e +3,7% nel 2005) e prezzi in crescita ma con vigore decrescente (in valori costanti +3,0% nel 2003, +2,1% nel 2004, +1,9% nel 2005)».
Secondo le stime del Cresme, il mercato immobiliare ha tenuto anche nel 2006 con un ulteriore incremento delle compravendite ad oltre 1.043.000 (+1,2%) e con un incremento limitato dei valori immobiliari pari al +1,6% in valori costanti (+3,6% monetario).
Ma passiamo al 2007: secondo i dati Nomisma, nel primo semestre dello scorso anno, i prezzi degli immobili hanno proseguito nel trend di crescita inaugurato ormai dieci anni fa, facendo registrare aumenti tuttavia più contenuti rispetto al passato.
L'incremento medio annuo dei prezzi delle abitazioni si attesta così al +5,6% (+4,2% in termini reali), in sensibile calo rispetto agli anni precedenti (il massimo incremento sull'anno fu raggiunto fra il 2003 ed il 2004 con +10,8%). Si tratta, invero, di un rallentamento controverso dato che l'ultimo semestre, con una crescita di tre punti percentuali, supera quello precedente, quando l'aumento fu del +2,6%. Alla base della più forte dinamica del secondo semestre rispetto al primo, deve essere posto il fenomeno della stagionalità, che lo vuole piu forte rispetto alla prima parte dell'anno.
| 16-11-2007
Finanziaria 2008: Le principali misure sulla casa approvate al Senato
Approvata la manovra Prodi. Dini vota si, ma sfiducia l'esecutivo. La finanziaria da 11,7 miliardi di Euro ieri notte è passata senza fiducia in Senato con 161 voti a favore dell'Unione contro il 157 dell'opposizione. L'iter a questo punto dopo che Palazzo Madama avrà dato l'ok al Bilancio dello Stato approda all'esame della Camera dei Deputati.
Ieri il Consiglio dei Ministri, convocato in via d'urgenza in serata dopo una breve relazione del Ministro Tommaso Padoa-Schioppa, ha approvato due Note di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2008. La prima recepisce gli effetti finanziari derivanti dal decreto-legge n. 159 e dagli emendamenti introdotti dal Senato in sede di conversione. In complesso, si tratta di un miglioramento per 19 milioni di euro del saldo netto da finanziare. La seconda Nota sconta gli effetti del disegno di legge finanziaria 2008 approvato dal Senato, nonche' le variazioni al progetto di bilancio a legislazione vigente apportate nel corso dell'esame parlamentare. Il documento considera anche le riduzioni alle dotazioni finanziarie che gli Organi costituzionali, nella loro autonomia, hanno stabilito di adottare. I saldi differenziali, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, sono coerenti con quelli indicati nell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria e si quantificano, in termini di saldo netto da finanziare, in 33,8 miliardi di euro per il 2008, in 29,4 miliardi per il 2009 e in 7,5 miliardi per il 2010. Emerge con tutta evidenza dai documenti che le entrate tributarie nel complesso presentano una riduzione che dal 2010 si quantifica in 2,3 miliardi di euro; nel versante della spesa vanno evidenziate le risorse destinate alle anticipazioni alle Regioni per l'estinzione della situazione debitoria della sanita' (9,1 miliardi) e quelle stanziate per il cofinanziamento dei programmi comunitari di investimento e per le correlate risorse addizionali per le aree sottoutilizzate (4,3 miliardi).
Ecco le principali misure di interesse, anche sulla casa, introdotte dalla Finanziaria 2008 ieri al Senato:
ICI: ulteriore detrazione fino a 200 euro, che si aggiunge alla detrazione già in vigore (quella base e' di 103 euro). Lo sconto si applica indipendentemente dal reddito. Restano fuori dalla riduzione dell'imposta comunale le ville, castelli e gli immobili di lusso. Per il calo del gettito i comuni vengono compensati con trasferimenti dello Stato.
SGRAVI PER GLI INQUILINI: detrazione Irpef per chi è in affitto, pari a 300 euro per i redditi sotto i 15.493 euro e a 150 euro per chi ha un reddito maggiore. I giovani tra 20 e 30 anni che vanno a vivere per conto proprio godranno per i primi tre anni di una detrazione più alta, pari a 991,60 euro se i loro redditi non superano i 15.493 euro.
RISTRUTTURAZIONI: prorogata per il 2008, 2009 e 2010 la detrazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e l'Iva agevolata. Sconti fiscali più consistenti sono previste per la riqualificazione energetica' degli edifici.
MUTUI PRIMA CASA: aumenta del 10% la cifra degli interessi passivi ammessi alla detrazione del 19%. Si passa dai 7 milioni di lire, indicati nel testo unico delle imposte sui redditi, a 3.976,72 euro.
RIVALUTAZIONE TERRENI: si riapre l'operazione portandola ai beni posseduti al primo gennaio 2008. Maggiori entrate previste: 43 milioni.
IRES: l'aliquota scende dal 33% al 27,5% che viene compensata attraverso l'ampliamento della base imponibile (tra cui la stretta sulla deduzione degli interessi passivi). Tra le novità, è stata prevista per le imprese la possibilità di dedurre una quota degli interessi passivi che si formano a seguito dei ritardi dei pagamenti della PA Anche le piccole imprese e le società di persone (che versano l'Irpef) possono scegliere l'aliquota del 27,5%, se più conveniente, ma solo per la parte di utili reinvestiti.
IRAP: riduzione dell'aliquota dal 4,25% al 3,9%.
FORFETTONE: le microimprese con fatturato fino a 30.000 euro possono optare per una imposta forfettaria sostitutiva del 20%.
Fonte: Ufficio Stampa
Roma, 17 Novembre 2007
| 15-11-2007
L’Ici all’ordine del giorno
Stretta sugli immobili non dichiarati al catasto: si punta a scovare 600.000 case del tutto “sconosciute” ai fini fiscali. L'Agenzia del Territorio ha negli ultimi mesi acquisito le 'prove' che tale situazione è vera per un Comune su cinque. Ciascun interessato potrà vedere la sua situazione su Internet eavrà tempo 90 giorni per mettersi in regola.
Si stima che una parte consistente dell'Ici evasa, oltre mezzo miliardo di euro all'anno, possa essere recuperata con questa regolarizzazione.
Anche per il Governo l’Ici rimane all’ordine del giorno, per una proposta del ministro Paolo Ferrero, secondo il quale si potrebbe risolvere il problema della casa in Italia aumentando in maniera drastica l'Ici sulla case sfitte. «La mia idea - ha spiegato Ferrero - è quella di dare in mano ai comuni attraverso la possibilità di aumentare l'Ici sugli alloggi sfitti, molto di più dell'attuale, per spingere a immetterli sul mercato. Dall'altra abbassare di molto le tasse a chi accetta di affittare i suoi alloggi con un canone concordato e basso. Potrebbe essere una strada, perché di case vuote ne abbiamo tantissime nelle città».
La proposta «del ministro Ferrero di aumentare l'Ici sugli alloggi sfitti - sbotta Corrado Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia - è più curiosa che assurda. In tempi di canoni calanti, di prezzi delle case calanti, con le sole imposte che aumentano, di questi tempi secondo Ferrero i proprietari terrebbero le case sfitte, evidentemente per far dispetto ai potenziali inquilini. Ferrero non è neppure sfiorato dal dubbio che gli immobili rimangano sfitti perché non ci sono inquilini disposti anche solo a pagare un canone che copra le tasse e le spese, o perché non si trovano inquilini disposti a pagare un canone sufficiente a rendere abitabili immobili inagibili. Davanti a questa sconoscenza della realtà, c'è davvero da restare allibiti».
| 17-10-2007
Assoedilizia: il federalismo fiscale
Organizzato dall'Università degli Studi di Milano in collaborazione con Assoedilizia e il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, si è svolto a Milano il Convegno "Il federalismo fiscale-Analisi e ipotesi di lavoro".
Sono intervenuti, quali relatori, Gianfranco Gaffuri, Ordinario di Diritto Tributario nell'Università degli Studi di Milano - Achille Colombo Clerici, Presidente di Assoedilizia - Giancarlo Pagliarini, Presidente della Commissione federalismo fiscale del Comune di Milano - Nicolò Zanon, Ordinario di Diritto Costituzionale nell'Università degli Studi di Milano - Giancarlo Penco, Consigliere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti- Lombardia - Pierangelo Spano, Ricercatore del Cergas dell'Università Bocconi.
Secondo quanto risulta dalle ricerche compiute dal Centro Studi di Assoedilizia, emergono alcune anomalie di fondo del sistema Italia rispetto alla generalità degli altri Paesi europei;
1. anzitutto il nostro Paese presenta un rapporto particolarmente squilibrato tra il prelievo fiscale locale e quello erariale. Il 95% dell'intero gettito fiscale è assorbito dallo Stato, mentre solo il 5% (la metà di quanto si riscontra negli omologhi Paesi europei) è prelevato direttamente dagli enti locali in virtù di una autonomia impositiva
ufficialmente riconosciuta. Il nostro è dunque un sistema di finanza locale derivata, decisamente basato sul meccanismo dei trasferimenti, degli investimenti diretti, dei finanziamenti erogati dallo Stato centrale, e della compartecipazione alle imposte erariali.
2. Altra anomalia del sistema fiscale italiano rispetto a quelli del resto dell'Europa è il rapporto invertito, tra il gettito delle imposte dirette e quello delle imposte indirette. Ad esempio, il primo supera l'altro del 20%; mentre in Francia è l'opposto: il secondo supera il primo di circa il 30%; in Germania di quasi il 50%; in Spagna del 15%; in Portogallo del 100%. Semplificando, le imposte dirette colpiscono non la capacità di spendere, ma quella di guadagnare. Con la conseguenza che, se i redditi non vengono dichiarati o lo sono in modo irregolare, si dà luogo all'evasione fiscale che in Italia viene stimato nell'ordine del 24% del PIL; contro il 16% della Germania, il 14% della Francia, il 12% della Gran Bretagna. Solo il Portogallo ci supera con il 30%. Con le imposte indirette, viceversa, è più facile bypassare i fenomeni di evasione o di elusione, in quanto incidono in sede di spesa, di trasferimenti o di investimenti economici.
| 23-07-2007
Riduzione Ici:17,3 milioni di famiglie interessate
La riduzione dell'Ici potrebbe interessare 17,3 milioni di famiglie che abitano in una casa di proprietà.
A queste sono da aggiungere 4,2 milioni di famiglie in affitto per le quali il governo sta studiando ulteriori sgravi fiscali.
Lo afferma il presidente dell'Istat Luigi Biggeri nel corso di un'audizione al Senato sul Dpef 2008/2011.
«La platea dei destinatari di una possibile revisione del sistema di detrazioni legate all'Ici è, ora, rappresentata da 17,3 milioni di famiglie che abitano in una casa di proprietà», ha spiegato Biggeri.
| 11-07-2007
Il bilancio condominiale diventa trasparente
Il controllo sull'operato degli amministratori da parte dei condòmini è da sempre una questione spinosa, ma forse da oggi la soluzione è più vicina. L'Anaci, Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali e Immobiliari, ha firmato un protocollo di intesa con le associazioni dei consumatori, degli inquilini e dei proprietari (Adiconsum, Assocond, Apu, Casaconsum, Confappi, Federproprietà, Fna, Uppi, Sunia, Sicet, Uniat Uil) per promuovere l'utilizzo da parte degli amministratori di condominio del MODELLO STANDARD DI BILANCIO CONDOMINIALE messo a punto dall'Anaci stessa in accordo con le associazioni firmatarie.
Si tratta di un documento di bilancio completo e trasparente che consentirà ad ogni condomino un controllo contabile più attento sull'operato del proprio amministratore condominiale.
Finora gli amministratori condominiali, non avendo mai ricevuto indicazioni su come compilare un bilancio condominiale, si sono limitati spesso a elaborare un rendiconto che indicasse soltanto la ripartizione delle spese. Un documento incompleto, cioè, che non contiene ad esempio neanche i dati sulla situazione patrimoniale del condominio, fondamentali per poter avere un quadro contabile completo. Quasi sempre manca anche una breve relazione iniziale per spiegare i dati riportati nelle tabelle del bilancio, incomprensibili a tutti coloro che non si intendono di contabilità.
«Finalmente gli amministratori avranno a disposizione un modello di bilancio condominiale a cui fare riferimento - sottolinea Carlo Parodi, direttore del Centro Studi Anaci, - che li aiuterà a esporre con semplicità, chiarezza e completezza i risultati di bilancio conseguiti». Le associazioni che oggi sottoscriveranno il protocollo di intesa, attraverso azioni di comunicazione si impegneranno da un lato a incoraggiare gli amministratori verso l'utilizzo di questo nuovo importante strumento e dall'altro a spiegare ai condòmini che con il modello bilancio condominiale si avrà un quadro completo e trasparente della situazione contabile del palazzo in cui abitano. Inoltre, un bilancio più trasparente potrà contribuire a porre fine a tutti quei contenziosi sulla contabilità condominiale, che rappresentano il 22% delle cause tra vicini di casa davanti al giudice di pace. «Contenziosi di questo genere, ad esempio, vengono avviati spesso da condòmini che hanno appena comprato un appartamento e si ritrovano a dover pagare spese condominiali relative a periodi precedenti all'acquisto» spiega Parodi.
| 21-06-2007
Fisco: Ici ridotta dopo i nuovi estimi. Esenti da imposta i prmi 150 metri quadrati delle case
Una franchigia Ici per la prima casa, da applicare una volta che la riforma del catasto fabbricata sarà a regime, per esentare dal calcolo dell’imposta i primi 150 mq di superficie dell’abitazione. Questa la disposizione prevista da un emendamento presentato dalla relatrice Donatella Mungo (Rifondazione) al disegno di legge delega sulla riforma della fiscalità al vaglio della commissione Finanze di Montecitorio e su cui, da quanto si apprende, ci sarebbe l’accordo tra governo e maggioranza. Per quanto riguarda il periodo transitorio, cioè prima della completa realizzazione della riforma con il passaggio del sistema degli estimi dai vani ai metri quadrati, resta da sciogliere la questione sui tempi per la concessione di un’agevolazione individuata in misura pari a 290 euro (che corrisponde ad un appartamento di circa 90-100 metri quadrati nella semiperiferia di città come Roma e Milano). Su questo punto, la maggioranza insiste per far scattare la misura a partire dal primo acconto Ici del 2008, mentre l’esecutivo punterebbe a una delega con margini di discrezionalità più ampi. Secondo il sottosegretario all'economia Alfiero Grandi al momento le risorse per l'operazione non sono disponibili, e pertanto saranno individuate nella prossima finanziaria. La discussione per ora va avanti. La commissione Finanze dovrebbe concludere l’esame del provvedimento oggi.
Roma, 20 Giugno 2007
Fonte: Ufficio Stampa
| 02-05-2007
Estinzione anticipata Mutui: Raggiunto accordo tra Abi e Associazione consumatori
Si è concluso positivamente l'incontro tra ABI e associazioni dei consumatori: è stato raggiunto un accordo sulle penali in caso di estinzione anticipata dei mutui, di seguito i dettagli:
- per i mutui a tasso variabile, per i mutui a tasso misto e per i mutui a tasso fisso stipulati prima del 2001 la penale massima in caso di estinzione anticipata del mutuo è fissata a 0,50% se invece si chiede l'estinzione del mutuo negli ultimi 3 anni dello stesso a penale massima scende a 0,20% mentre per i gli ultimi due anni di mutuo non è prevista nessuna penale.
- per i mutui a tasso fisso stipulati dopo il 2001 la penale massima sarà di 1,90% per chi chiede di estinguere il mutuo durante la prima metà dello stesso, invece per chi vuole estinguere il mutuo nella seconda metà la penale massima scende al 1,50% mentre per il terzultimo anno la penale scende allo 0,20% e negli ultimi due anni la penale si azzera.Entrambe le parti hanno espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto.
Anche il ministro dell’Economia, Tommaso Padoa-Schioppa, esprime soddisfazione per l’accordo siglato oggi tra l’Associazione bancaria italiana (Abi) e le associazioni di consumatori sulla riduzione delle penali per l’estinzione anticipata dei mutui. Secondo quanto si legge in una nota diffusa da via XX settembre, si tratta di un compromesso “molto apprezzabile e va nella direzione più idonea a realizzare un equo contemperamento tra ragioni delle imprese bancarie e tutela dei consumatori”. Grazie all'accordo raggiunto ieri l’estinzione anticipata di un mutuo sottoscritto prima dell'entrata in vigore della legge Bersani costerà di meno, mentre per coloro che dovessero aver estinto un mutuo in questo periodo, è previsto il rimborso delle somme versate sulla base delle nuove penali stabilite. Da oggi, quindi, queste variano da un minimo dello 0,50 per cento a un massimo dell'1,90 per cento a seconda della data di sottoscrizione del mutuo e del tasso, mentre per gli ultimi due anni prima della scadenza la penale è abolita.
Fonte: Radiocor
| 02-04-2007
Detrazione Ici e affitti nel disegno di legge sulle rendite
Entra nel disegno di legge delega sulla tassazione delle rendite finanziarie il pacchetto prima casa. Maggioranza e Governo hanno raggiunto un'intesa e hanno concordato la messa a punto di 'detrazioni sia per quanto riguarda l'Ici sulla prima casa sia per quanto riguarda gli affitti', spiega il sottosegretario all'Economia Alfiero Grandi al termine di una riunione che si è tenuta a Montecitorio con il viceministro Visco e i capigruppo di maggioranza della commissione Finanze. Si tratta di «una richiesta avanzata dal Parlamento - spiega Grandi - che chiede così l'inserimento di una nuova delega per consentire lo sgravio dell'Ici sulla prima casa». Per quanto riguarda i tempi, è «possibile che queste misure siano anticipate - aggiunge il sottosegretario - ma dipenderà dall'ammontare delle risorse disponibili».
Riforma degli estimi catastali e equiparazione fondi italiani e esteri sono fra gli altri capitoli chiave del ddl delega sulle rendite delle tassazioni finanziarie.
Per quanto riguarda il primo punto saranno presentati «emendamenti del governo che garantiranno - afferma il sottosegretario all'Economia Alfiero Grandi - l'assenza di qualsiasi aumento del prelievo, salvaguardando il principio dell'equità, che vuol dire far aderire la valutazione degli estimi alla condizione reale. Il livello globale dell'Ici sarà comunque uguale a zero e, dunque, non vi saranno nuove entrate».
Fonte: Ansa
| 20-03-2007
FISCO: NEL 2006 SCOPERTA EVASIONE PER 1 MLD SU TASSE CASA
I controlli nel settore immobiliare nel 2006 sono stati 12.453 e hanno accertato un'evasione di 954,7 milioni di euro. Lo ha detto il diretto dell'Agenzia delle Entrate Massimo Romano nel corso dell'audizione alla Commissione Finanze del Senato. In particolare i controlli nel settore delle costruzioni edili lo scorso anno sono stati 9.172 e la maggiore imposta accertata e' stata di 702,8 milioni di euro; nel settore della compravendita e dell'intermediazione immobiliare i controlli sono stati 3.281 e l'evasione accertata e' stata di 251,8 milioni.
Fonte: Ansa
| 19-03-2007
Corsia preferenziale per l’ esame del Disegno di Legge sulle liberalizzazioni
L’Aula di Montecitorio ha approvato, con i soli voti della maggioranza di centrosinistra, la richiesta del governo di riconoscere all’iter parlamentare del disegno di legge sulle liberalizzazioni (ddl 2272), assegnato la scorsa settimana alla commissione Attività produttive in sede referente, una procedura d’urgenza.
Si tratta di un meccanismo, previsto dai regolamenti della Camera dei deputati, che permette alla conferenza dei capigruppo o all’Assemblea, in caso nella prima non ci sia accordo, di assicurare a un provvedimento, su richiesta dei presentatori (in questo caso l’esecutivo), un percorso di discussione più veloce. In pratica è una vera e propria corsia preferenziale, simile a quella che viene di solito utilizzata per la conversione dei decreti legge o per la discussione della manovra Finanziaria, e che prevede un esame contingentato, con tempi più brevi rispetto a quello di prassi adottato per l’approvazione di un disegno di legge o di una proposta di legge.
Per quanto riguarda invece il dibattito sulla conversione del decreto n. 7/2007, che rappresenta la parte immediatamente operativa del pacchetto del ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani sulle liberalizzazioni, prosegue in Aula sempre a Montecitorio la discussione di articoli ed emendamenti, nonostante l’azione di pesante ostruzionismo portata avanti da deputati del centrodestra. Secondo il capo gruppo dell’Ulivo Dario Franceschini, l’obiettivo della Cdl è quello di rallentare il più possibile il dibattito per impedire la conversione del decreto nei tempi previsti. Nonostante questo, però, la maggioranza e il governo non sembra per ora intenzionati a ricorrere al voto di fiducia.
Roma, 16 Marzo 2007
Fonte: Ufficio Stampa
| 13-03-2007
FISCO: VISCO; SU TAGLI VARIE IPOTESI, NULLA DECISO
In merito a ipotesi di sgravi fiscali ci sono 'molte ipotesi allo studio ma non c'e' niente di deciso'. Cosi' il viceministro all'Economia, Vincenzo Visco, a margine del convegno sugli 80 anni dei Monopoli di Stato, risponde ai giornalisti che chiedono se e' imminente un provvedimento legislativo per l'alleggerimento dell'Ici.
| 01-03-2007
Casa: Scenari Immobiliari, nel 2007 mercato verso crescita 3%
Il mercato immobiliare italiano ha chiuso il 2006 con un incremento del fatturato del 3,8 per cento, superando i 120 miliardi di euro, e si conferma come uno dei mercati piu' stabili a livello continentale. Il comparto residenziale ha registrato un giro d'affari di 99 miliardi di euro, alimentato da una forte corrente di acquisti da parte degli immigrati e delle giovani coppie. E anche le previsioni per il 2007 appaiono ben intonate: sembra profilarsi infatti un ulteriore incremento del fatturato del 3%.
A disegnare gli scenari appena trascorsi e quelli che si apriranno sul fronte immobiliare e' l'Outlook 2007 di Scenari Immobiliari, l'Istituto indipendente di studi e ricerche. Le buone prospettive per il 2007, d'altra parte, si fondano sul clima macroeconomico positivo che ha archiviato la pesante stagnazione degli ultimi anni e proiettato la crescita del Pil verso l'1,5% con un tasso di inflazione stabile, la produttivita' e la fiducia dei consumatori in crescita, ed aumenti contenuti per il costo del denaro.
Il mercato immobiliare italiano d'altra parte arriva da un 2006 che si e' chiuso con un incremento del fatturato del 3,8 % superando i 120 miliardi di euro, e si conferma come uno dei mercati piu' stabili a livello continentale. Il comparto residenziale ha registrato un giro d'affari di 99 miliardi di euro, alimentato da una forte corrente di acquisti da parte degli immigrati e delle giovani coppie.
MERCATO RESIDENZIALE: Il numero di compravendite si colloca intorno alle 800mila, che rappresenta un incremento di circa il 60 per cento rispetto agli ultimi anni del secolo scorso. I mutui delle famiglie sono piu' che raddoppiati in cinque anni, toccando i 200 miliardi di euro nel 2006. La domanda residenziale, nonostante un lieve calo, e' ancora robusta, poco al di sotto di due milioni di famiglie ogni anno.
Fonte: Adnkronos
| 09-02-2007
Controlli finanziari sugli immobili
Il Fisco mette sotto tiro le attività sottoposte all'applicazione dell'imposta di registro. E dopo la rivoluzione della seconda parte del 2006 arrivano le istruzioni per uffici e contribuenti.
A spiegare le novità è la circolare 6/E che sottolinea i poteri di accertamento del Fisco per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Sotto i riflettori, in primo luogo, finisce l'introduzione dell'articolo 53-bis nel Testo unico dell'imposta di registro che estende all'imposta di registro i poteri di controllo previsti per le imposte sui redditi. In particolare, gli uffici possono ora eseguire accessi, ispezioni e verifiche non solo quando vi sia da accertare il valore di un'azienda oggetto di trasferimento. I funzionari fiscali potranno, per esempio, accedere ai luoghi ove viene esercitata una qualsiasi attività commerciale, agricola, artistica o professionale, quando questa abbia riflessi sull'imposta di registro.
Per esempio, i funzionari del Fisco potranno accedere alle agenzie di intermediazione immobiliare, per acquisire dati sulle mediazioni al fine di rilevare l’eventuale omessa registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate. Inoltre gli uffici fiscali potranno accedere, per rilevare dati e notizie, sia agli uffici di altre amministrazioni dello Stato sia a banche e posta.
La circolare dedica poi attenzione all’ampliamento del potere d’indagine finanziaria in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale: gli uffici possono chiedere agli operatori finanziari dati, notizie e informazioni relative a operazioni poste in essere con il contribuente e rivolgere questa attività di indagine anche nei confronti di soggetti diversi da quello accertato
Fonte: Il Sole 24 Ore
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